Collocamento del minore in comunità

Il collocamento del minore in comunità va sempre congruamente motivato, spiegando perché non è possibile il suo rientro nell’ambiente familiare.

Il giudice  in  ordine all’affidamento, deve adottare una decisione corrispondente all’interesse del minore.

Il Tribunale deve, innanzitutto, valutare la possibilità di affidare il minore  ad uno o ad entrambi i genitori e il suo collocamento  presso uno dei essi. Laddove il Giudice ritenga di doverlo affidare ai servizi sociali e di disporre il collocamento del minore in comunità, la decisione deve offrire una congrua motivazione.

Tale principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16271 del 3 agosto 2016.

La vicenda riguarda un ragazzo che era stato affidato, dal giudice della separazione, al servizio sociale del Comune con collocamento presso una comunità terapeutica individuata dall’ente affidatario.

In appello la decisione veniva confermata. Segnatamente il giudice di seconde cure disponeva la permanenza del ragazzo presso la comunità sino alla conclusione dell’anno scolastico, con l’obbligo dell’ente affidatario di riferire tre mesi prima della fine della scuola allo scopo di assumere i provvedimenti necessari a tutela del minore, anche in ordine al suo successivo affidamento e comunque, in ogni momento, in caso di pregiudizio per lo stesso.

La madre impugnava la sentenza innanzi la corte di cassazione. La sua difesa osservava che il giudice aveva recepito acriticamente alle conclusioni della perizia espletata nel corso del procedimento e omesso di considerare le critiche mosse a tale elaborato dalla stessa difesa  e dal consulente di parte.

Per il supremo collegio “la motivazione non presenta una compiuta rappresentazione delle osservazioni effettuate, nel corso del giudizio, sul minore e sui suoi genitori e non consente di rendere chiaramente comprensibili e di confrontare le scelte indicate”, dai consulenti nominati nel corso dei due gradi di giudizio e da quelli di parte, come le più confacenti all’interesse del minore.

Pertanto gli ermellini hanno cassato la sentenza e rinviato la causa al giudice di secondo grado, affinché la corte di appello adotti una decisione corrispondente all’interesse del minore in merito all’affidamento, prendendo in considerazione tutti gli elementi emersi dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio, eventualmente anche acquisendo ulteriori elementi di valutazione derivanti dalla conclusione del percorso terapeutico.  Solo all’esito di una siffatto valutazione la corte potrà verificare la possibilità di un rientro del minore presso uno dei genitori ovvero confermare l’affidamento ai servizi sociali e la sua collocazione nella comunità che lo ospita.