Percorso di gestazione per sostituzione

Con la sentenza n. 7919 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene su uno dei temi più delicati del diritto di famiglia: la trascrizione in Italia di un atto di nascita formato all’estero nell’ambito di una maternità surrogata (Gestazione per altri), quando la madre intenzionale è deceduta prima della nascita del minore.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, rafforzando i limiti alla trascrizione degli atti stranieri e chiarendo quando la genitorialità intenzionale può essere riconosciuta nell’ordinamento italiano.

Il caso: maternità surrogata e decesso della madre intenzionale

La vicenda riguarda una coppia che, a causa di una grave patologia della moglie, aveva avviato un percorso di gestazione per sostituzione negli Stati Uniti.

Tuttavia:

  • la donna muore subito dopo la firma di un accordo preliminare,

  • la fecondazione non era ancora avvenuta,

  • il marito prosegue autonomamente il percorso.

Alla nascita della bambina, l’uomo chiede la trascrizione dell’atto di nascita statunitense con l’indicazione di entrambi i genitori.

L’ufficiale di stato civile, ritenendo di non poter riconoscere l’efficacia dell’indicazione di maternità, ha trascritto parzialmente l’atto di nascita con la sola indicazione del padre.

Giudizio di primo grado

Avverso il provvedimento di trascrizione parziale, il padre della bambina proponeva ricorso al Tribunale, il quale, da un lato, lo rigettava sulla base del principio secondo cui il divieto di gestazione per sostituzione prevale sulla conservazione dello status di figlio acquisito all’estero, ancorché nel rispetto della lex loci. Dall’altro lato, riteneva astrattamente applicabile lo strumento dell’adozione in casi particolari, da esperirsi tuttavia in un separato giudizio. Ciò in forza, per un verso, di un’interpretazione dell’art. 46, comma 2, della L. 184/1983, ritenuto applicabile nei casi di impossibilità di ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità del genitore; per altro verso, di un’interpretazione estensiva dell’art. 47 della medesima legge, nel senso che consente la pronuncia dell’adozione qualora il richiedente sia deceduto tra la prestazione del consenso e la conclusione del procedimento, su istanza dell’altro coniuge

Giudizio di Appello

La Corte di merito confermava la decisione del Tribunale, pur correggendone alcuni passaggi motivazionali. La Corte d’appello riteneva, infatti, non applicabile l’istituto dell’adozione in casi particolari, in quanto la pronuncia in caso di incapacità o irreperibilità riguarda esclusivamente i genitori e il coniuge dell’adottando (ossia il genitore biologico, e non quello intenzionale). Inoltre, riteneva non applicabile l’art. 47, comma 2, poiché il consenso dell’adottante deve necessariamente essere prestato successivamente alla nascita dell’adottando e non, come nel caso di specie, desunto dall’intenzione di intraprendere un percorso di gestazione per sostituzione.

Avverso la decisione del giudice di secondo grado, l’uomo proponeva ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione: no alla trascrizione

La Corte di Cassazione ha confermato il diniego di trascrizione dell’atto di nascita nella parte relativa alla madre intenzionale.

Secondo i giudici, il riconoscimento dello status genitoriale incontra un limite di ordine pubblico quando manca un progetto genitoriale effettivo, concreto e giuridicamente rilevante.

I tre principi chiave della sentenza

1. Mancanza di un consenso “maturo” e definitivo

La Cassazione chiarisce che il consenso alla genitorialità deve essere:

  • consapevole,
  • avanzato,
  • inserito in un percorso procreativo già concretamente avviato.

Nel caso specifico:

  • non erano stati creati embrioni,
  • non era iniziata la procedura medica,
  • il progetto era ancora in fase iniziale.

Di conseguenza, la volontà della donna è stata ritenuta non sufficientemente formata per produrre effetti giuridici.

2. Assenza di legame biologico o affettivo

La Corte sottolinea un ulteriore elemento decisivo:

  • nessun legame genetico (ovociti di donatrice anonima),
  • nessuna relazione affettiva (la minore nasce due anni dopo il decesso).

Riconoscere la genitorialità in assenza di entrambi questi elementi significherebbe, secondo i giudici, creare uno status genitoriale privo di qualsiasi radicamento nella realtà biologica o relazionale.

3. Inapplicabilità dell’adozione in casi particolari

La sentenza esclude anche il ricorso all’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44 lett. d della legge n. 184/1983.

Questo perché:

  • l’adozione presuppone una relazione affettiva già esistente,
  • nel caso concreto tale relazione è impossibile,
  • la madre intenzionale è deceduta prima della nascita.

Ne deriva che non è possibile costituire una genitorialità postuma attraverso l’adozione.

Conclusione

La decisione ribadisce un principio fondamentale: la trascrizione degli atti di nascita formati all’estero non è automatica, ma incontra il limite dell’ordine pubblico.

In particolare, la trascrizione dell’atto di nascita recante l’indicazione, quale madre, della moglie del ricorrente avrebbe comportato il riconoscimento dello status genitoriale pur in assenza della sostanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi, nel caso di specie, ravvisare un mero intento rimasto allo stadio iniziale e privo di qualsivoglia riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore.

Di conseguenza, per i supremi giudici, l’ordinamento interno non può essere chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale sia dalla discendenza genetica, e non corrispondente a un’intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l’obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale. Tali principi, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la genitorialità si formi in modo effettivo e sia riconoscibile sul piano dell’assunzione degli obblighi e delle responsabilità conseguenti.


FAQ

E’ possibile trascrivere un atto di nascita estero da GPA in Italia? In via generale, la giurisprudenza italiana (S.U. 38162/2022) vieta la trascrizione automatica dell’atto di nascita estero per il genitore non biologico, indicando l’adozione in casi particolari come via per tutelare il legame affettivo.

Cosa succede se la madre intenzionale muore prima della nascita? Se il decesso avviene in una fase iniziale (prima della fecondazione o dell’impianto), la Cassazione stabilisce che non sussiste una volontà genitoriale “giuridicamente qualificabile”, negando quindi lo status di figlio verso la persona scomparsa.

Il legame biologico è sempre necessario per la genitorialità? Sebbene l’ordinamento italiano si stia aprendo alla genitorialità intenzionale, questa deve essere supportata da un progetto procreativo in stato avanzato o da una concreta relazione affettiva e di cura con il minore.

Quali tutele restano per il minore in questi casi? La Corte suggerisce l’utilizzo di istituti privatistici, come disposizioni testamentarie o deleghe familiari, per garantire la continuità affettiva con il ramo della famiglia del genitore intenzionale deceduto.


Nota: Il presente articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Per una valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia.