La responsabilità del professionista delegato alla vendita per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. è riconducibile all’art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà
Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” cui l’art. 1, comma 1, l. n. 117 del 1988 estende l’applicabilità della relativa disciplina; solo contro il risultato dell’agire del delegato oggetto di intervento del giudice dell’esecuzione e sfociato in un provvedimento di quest’ultimo può configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti, la possibilità dell’azione ex l. n. 117 del 1988 con riferimento all’agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza 2 dicembre 2025, n. 31423.
La figura del Professionista Delegato alle vendite (ex art. 591-bis c.p.c.) è cruciale nelle procedure esecutive immobiliari. Tali figure – Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti – agiscono come ausiliari del Giudice, gestendo la delicata fase della vendita e dell’aggiudicazione.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza in commentto interviene per definire in modo netto il regime di responsabilità civile a cui è soggetto il Professionista Delegato in caso di errori commessi nell’espletamento del suo incarico.
La questione giuridica centrale
Il dibattito giuridico sulla responsabilità del Professionista Delegato si è a lungo concentrato su quale norma applicare in caso di danno:
L. n. 117/1988: La legge che disciplina la responsabilità civile dei Magistrati e degli ausiliari della funzione giudiziaria, che prevede un regime di responsabilità molto più restrittivo (responsabilità diretta dello Stato, salvo dolo o colpa grave del delegato, con azione di regresso).
Art. 2043 c.c.: La norma generale sulla responsabilità per fatto illecito (o aquiliana), che rende l’azione risarcitoria più diretta e meno onerosa per il danneggiato.
La Massima della Cassazione (Sentenza 31423/2025)
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha chiarito che l’attività del Professionista Delegato, pur essendo delegata dal Giudice, non è interamente sottratta al regime ordinario.
La responsabilità civile del professionista delegato alle vendite ex art. 591-bis c.p.c. non è disciplinata esclusivamente dalla Legge n. 117/1988, ma può ricadere nell’alveo della responsabilità extracontrattuale ex Art. 2043 c.c., in presenza dei relativi presupposti.
L’applicabilità della L. 117/1988 è limitata a quei profili dell’attività del delegato che sono intrinsecamente ed esclusivamente giudiziari o espressione di un potere pubblicistico che replica quello del magistrato.
Per gli atti di natura prettamente professionale (come ad esempio la gestione degli adempimenti fiscali, la pubblicità o la redazione di atti esecutivi), che causano un danno ingiusto, si applica il regime più ampio dell’Art. 2043 c.c..
Implicazioni pratiche per Creditori e Professionisti
Questa pronuncia ha effetti immediati sia per i professionisti che per i soggetti danneggiati dalle loro condotte:
Per il Professionista Delegato:
Aumento del Rischio: L’applicazione dell’Art. 2043 c.c. espone il delegato a un regime di responsabilità meno protettivo e più immediato rispetto a quello della L. 117/1988.
Diligenza Richiesta: Si riafferma l’obbligo di un’elevata diligenza professionale, tipica del professionista incaricato.
Per i Creditori e gli Offerti (Terzi Danneggiati):
Azione Diretta: I soggetti che subiscono un danno a causa della condotta colposa (o dolosa) del professionista delegato (ad esempio, un errore nella determinazione del prezzo base, un vizio nella pubblicità che vanifica l’asta, o un errore nella ripartizione delle somme) potranno agire direttamente per il risarcimento del danno, rendendo l’iter giudiziario più semplice.
Tutela Rafforzata: La possibilità di invocare l’Art. 2043 c.c. rafforza la tutela legale nei confronti dei professionisti delegati che non adempiono con la dovuta perizia.
In conclusione, la Sentenza n. 31423/2025 non solo chiarisce un aspetto tecnico-giuridico fondamentale, ma segna un passo verso una maggiore responsabilizzazione del professionista delegato, garantendo nel contempo una più efficace tutela per tutti i partecipanti alla procedura esecutiva.
Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza 2 dicembre 2025, n. 31423
FAQ
Domande Frequenti sulla Responsabilità del professionista Delegato alla vendita
1. Chi è il Professionista Delegato ex art. 591-bis c.p.c.?
È l’Avvocato, il Notaio o il Dottore Commercialista cui il Giudice dell’Esecuzione delega le operazioni di vendita (come la pubblicità, la ricezione delle offerte, lo svolgimento dell’asta e l’emissione del decreto di trasferimento) nell’ambito delle esecuzioni immobiliari.
2. Il Delegato è un Pubblico Ufficiale o un Ausiliario del Giudice?
È considerato un ausiliario del Giudice che esercita funzioni di natura prevalentemente tecnica e non giurisdizionale. Per tale motivo, per le attività di natura professionale (e non strettamente giudiziaria), la Cassazione ritiene applicabile la responsabilità civile ordinaria.
3. Qual è la conseguenza dell’applicazione dell’Art. 2043 c.c.?
Applicare l’Art. 2043 c.c. significa che il Professionista Delegato può essere chiamato a rispondere direttamente del danno ingiusto causato a terzi a seguito di una sua condotta colposa o dolosa (errore, negligenza, imprudenza) non strettamente legata alla funzione giurisdizionale. L’azione risarcitoria per il danneggiato diventa pertanto diretta contro il professionista
4. La Legge 117/1988 non si applica più?
La L. n. 117/1988 (sulla responsabilità dei magistrati) continua ad applicarsi solo per quelle condotte che sono espressione diretta e propria della funzione giurisdizionale, ovvero per gli atti che sono espressione di un potere autoritativo iure imperii tipico del Giudice, e non per gli adempimenti di natura strettamente professionale.