Una recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia tributaria fa chiarezza su uno dei temi più controversi per le imprese: la deducibilità delle spese di sponsorizzazione. L’Ordinanza n. 30036/2025, depositata il 13 novembre 2025 dalla Sezione Tributaria ribadisce e consolida il principio dell’inerenza qualitativa, fondamentale per la difesa del contribuente di fronte al fisco.
La vicenda
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento (ai fini IRES, IRAP e IVA) emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, per il recupero a tassazione dei costi sostenuti nell’anno 2015 a titolo di spese di sponsorizzazione.
Il fisco contestava la deducibilità delle spese di sponsorizzazione, pur riconoscendone l’esistenza, sostenendo in sostanza la mancanza del requisito di inerenza all’attività di impresa.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva dato ragione all’Amministrazione finanziaria, ritenendo non raggiunta la prova dell’inerenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello della società, annullando l’atto impositivo. I giudici d’appello avevano ritenuto sufficiente la prova dell’inerenza dei costi.
L’Agenzia delle Entrate, non soddisfatta, ha proposto ricorso in Cassazione.
Le Ragioni della Decisione della Cassazione: Inerenza e Presunzione Assoluta
La Cassazione, pur rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha voluto precisare il fondamento giuridico della decisione, distinguendo tra due tipologie di spese contestate:
A) La Presunzione Assoluta (Art. 90, comma 8, L. 289/2002)
La Corte ha innanzitutto riconosciuto l’applicazione della presunzione assoluta di inerenza e congruità per la parte dei costi sostenuti a favore dell’ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) di corse (€ 30.000,00).
Secondo l’art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), le spese di sponsorizzazione (entro il limite di 200.000 euro annui) erogate a favore di società sportive dilettantistiche sono integralmente deducibili, a condizione che:
Il corrispettivo sia destinato alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.
Vi sia una specifica attività del beneficiario a fronte dell’erogazione (es. apposizione di logo).
La Cassazione ha chiarito che questa presunzione si applica solo alle società sportive dilettantistiche che rispettano i requisiti di legge e non ad altre società di capitali che non abbiano scopo di lucro e forma sportiva dilettantistica, come nel caso dell’altra spesa contestata a favore di una società commerciale (€ 70.000,00).
B) Il Giudizio Qualitativo sull’Inerenza Ordinaria
Per la restante spesa per la sponsorizzazione di un società commericiale, non coperta dalla presunzione, la Cassazione ha dovuto valutare il principio di inerenza generale. I giudici hanno confermato la decisione di secondo grado, basandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale: l’inerenza di un costo comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico quantitativo
In altre parole, il costo è inerente se attiene o non attiene all’attività stessa, a prescindere dal fatto che abbia generato un vantaggio economico immediato o quantificabile. Non conta se il costo è “utile” o “conveniente” (giudizio utilitaristico), ma solo se è “funzionale” all’attività.
Nel caso specifico, la CTR aveva accertato che sussisteva una specifica correlazione fra l’utilizzo del marchio e la potenziale utilità per l’attività dell’impresa, stante “la proficuità sotto il profilo qualitativo, delle complessive spese di pubblicità e di sponsorizzazione”. Essendo questa una valutazione di fatto e non un errore di diritto, la Cassazione non poteva censurarla.
Il Principio di Diritto Consolidato
L’Ordinanza n. 30036/2025 ribadisce due principi fondamentali per la difesa tributaria:
Presunzione di Deducibilità delle spese di sponsorizzazione per ASD: Le spese di sponsorizzazione a favore di ASD che rispettano i requisiti di legge godono di una presunzione assoluta di inerenza e sono integralmente deducibili.
Inerenza Fiscale: Giudizio Qualitativo: Al di fuori delle presunzioni legali, il concetto di inerenza fiscale (art. 109, comma 5, DPR 917/86 – TUIR) si valuta in termini qualitativi e di potenziale correlazione, non di utilità o vantaggio economico immediato.
In sintesi, per i costi di sponsorizzazione ordinari, il contribuente deve dimostrare:
L’esistenza e la natura del costo.
I relativi fatti giustificativi (es. il contratto).
La sua concreta destinazione alla produzione di reddito, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo ogni valutazione del giudice in termini di “quanto è servito” (utilitaristico).
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la posizione del contribuente, ma sottolinea l’importanza di:
Corretta Documentazione Contrattuale: I contratti di sponsorizzazione devono specificare chiaramente l’attività promozionale svolta dallo sponsees (es. esporre il logo su auto da corsa, striscioni, locandine, ecc.).
Prova dell’Effettiva Pubblicità: Sebbene il fisco non possa contestare l’utilità economica, deve esserci una prova che l’attività pubblicitaria sia stata effettivamente svolta (anche se in misura ridotta, come nel caso degli adesivi sulle autovetture). La Cassazione, infatti, ha rigettato il secondo motivo di ricorso del fisco perché lo stesso aveva implicitamente ammesso che la pubblicità (adesivi) era comunque avvenuta.
Verifica Requisiti ASD: Per sfruttare la presunzione assoluta, è fondamentale verificare che l’ente sponsorizzato (ASD) possieda tutti i requisiti soggettivi e formali richiesti dalla L. 289/2002.
FAQ sulla Deducibilità delle Spese di Sponsorizzazione (Cassazione 30036/2025)
D: Qual è il principio fondamentale stabilito dall’Ordinanza 30036/2025 della Cassazione?
R: La Cassazione ha ribadito che l’inerenza di un costo, ai fini fiscali (IRES/IRAP/IVA), è un giudizio qualitativo e non utilitaristico. Ciò significa che un costo di sponsorizzazione è deducibile se è potenzialmente o indirettamente correlato all’attività d’impresa, a prescindere dal fatto che abbia portato un vantaggio economico misurabile o immediato.
D: Come si distingue la sponsorizzazione a favore di una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) rispetto ad altre sponsorizzazioni?
R: La Cassazione conferma che le spese di sponsorizzazione (entro 200.000 euro annui) erogate a favore di una ASD che rispetta i requisiti di legge godono di una presunzione assoluta di inerenza (Art. 90, comma 8, L. 289/2002). Per queste spese, il Fisco non può contestare il requisito di inerenza.
D: Quali sono i requisiti per beneficiare della presunzione assoluta per le ASD?
R: I requisiti principali sono:
Il soggetto sponsorizzato deve essere una ASD o una società sportiva dilettantistica con scopo di lucro.
La spesa deve essere destinata alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.
Deve esserci una specifica attività promozionale da parte del beneficiario (es. esposizione del logo).
D: Cosa succede se la sponsorizzazione è verso una società commerciale (non una ASD), come nel caso citato nella sentenza?
R: In questo caso, non si applica la presunzione assoluta. Il contribuente deve dimostrare l’inerenza del costo secondo il giudizio qualitativo generale. È sufficiente che dimostri che il costo era funzionale all’attività e destinato alla produzione di reddito, anche in proiezione futura o in via indiretta.
D: L’Agenzia delle Entrate può contestare l’esistenza del servizio di sponsorizzazione?
R: Sì. Sebbene il Fisco non possa contestare l’utilità economica (giudizio utilitaristico), l’impresa deve sempre fornire la prova che l’attività pubblicitaria sia stata effettivamente svolta come previsto dal contratto. L’Ordinanza ha rigettato il ricorso del Fisco perché, nonostante le contestazioni sulla completezza, l’esistenza di una forma di pubblicità (gli adesivi sulle autovetture) era stata implicitamente ammessa.
D: La mancata esecuzione completa del contratto di sponsorizzazione da parte del soggetto sponsorizzato rende la spesa indeducibile?
R: La Cassazione ha suggerito che un’eventuale mancata effettuazione di alcune modalità di sponsorizzazione (es. cartelloni, striscioni), seppur prevista dal contratto, rileva come un eventuale inadempimento contrattuale tra le parti, ma non ne inficia necessariamente la deducibilità fiscale, purché una forma di pubblicità sia comunque avvenuta e si riscontri l’inerenza qualitativa.