Accettazione tacita dell’eredità: effetti irrevocabili e decadenza del creditore

L’ accettazione tacita dell’eredità è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede. Questo principio è noto come “semel heres, semper heres”, che significa “una volta erede, sempre erede”. Pertanto, se l’ accettazione tacita dell’eredità è avvenuta prima dell’omessa dichiarazione nell’ambito dell’actio interrogatoria” ex art. 481 c.c., la perdita del diritto di accettare l’eredità è priva di effetti.

Questo è quanto sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1735 del 16.01.2024.

La vicenda

Una banca ha avviato un’espropriazione forzata immobiliare nei confronti della figlia di due debitori.

L’obiettivo era quello di pignorare alcuni immobili che erano stati di proprietà dei debitori stessi.

Poiché la figlia non aveva ancora trascritto l’ accettazione dell’eredità dei genitori, la banca ha chiesto al tribunale di fissare un termine entro il quale la donna doveva dichiarare se intendeva accettare o rinunciare all’eredità. (Questa procedura è chiamata “actio interrogatoria” ed è prevista dall’articolo 481 del codice civile).

Entro il termine stabilito dal tribunale, la donna non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’eredità.

In altre parole, non ha né accettato né rinunciato all’eredità dei genitori.

Impugnazione rinunzia all’eredità

La banca ha contestato la rinuncia all’eredità da parte della figlia dei debitori.

In pratica, la banca ha chiesto di poter accettare l’eredità al posto della donna, sostenendo che la sua rinuncia aveva danneggiato i suoi diritti di creditore.

Il tribunale ha dato ragione alla banca e l’ha autorizzata ad accettare l’eredità in luogo della “debitrice”.

La Corte d’Appello ha confermato la decisione del tribunale.

Opposizione dei nipoti del debitori

I figli dell’esecutata hanno presentato un ricorso per opporsi agli atti esecutivi.

I nipoti rivendicavano la proprietà dei beni, sostenendo di aver acquisito l’eredità dei nonni mediante accettazione espressa, dopo che la madre era decaduta dal diritto di accettarla.

Richiesta accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità

Dopo la sospensione dell’esecuzione, è stato avviato il giudizio di merito.

Nel frattempo, un’altra banca coinvolta nell’espropriazione ha citato in giudizio la madre degli asseriti eredi, chiedendo che fosse accertato che la donna aveva tacitamente accettato l’eredità dei genitori e che, di conseguenza, fosse proprietaria dei beni ereditari.

Il Tribunale di Torino, riunendo le cause promosse dai nipoti e dalla banca, ha respinto l’opposizione dei primi e ha dichiarato la loro madre erede, in quanto aveva accettato tacitamente l’eredità.

Di conseguenza, le accettazioni dei nipoti sono state dichiarate nulle e inefficaci.

Ricorso in cassazione

Sia la donna che i suoi figli hanno contestato la sentenza con un ricorso per cassazione.

La loro obiezione principale era che l’actio interrogatoria aveva impedito l’accertamento di un’eventuale accettazione tacita dell’eredità da parte della donna.

Sostenevano infatti che la perdita del diritto di accettare l’eredità, sancita da un precedente provvedimento giudiziale divenuto definitivo, rendeva impossibile valutare se l’erede avesse già tacitamente accettato l’eredità in un momento anteriore.

La Corte Suprema di Cassazione ha respinto la critica mossa dai ricorrenti, confermando che l’ accettazione tacita dell’eredità  è un atto irrevocabile.

Inesistenza del giudicato

Il procedimento ex art. 481 c.c., svoltosi con la partecipazione del primo istituto di credito, non può pregiudicare i diritti dell’altra banca intervenuta successivamente.

In particolare, l’actio interrogatoria non può avere alcuna preclusione, né logica né giuridica, nei confronti del creditore che non vi ha partecipato.

Pertanto, quest’ultimo conserva il diritto di esercitare un’autonoma azione di accertamento per verificare se il chiamato abbia già tacitamente accettato l’eredità in un momento precedente.

Acquisto precedente della qualità di erede

Infatti è errato affermare che l’actio interrogatoria, una volta decorso il termine, determini la perdita retroattiva della qualità di erede. In realtà, lo spirare del termine comporta la perdita del diritto di accettare l’eredità, ma solo a condizione che la qualità di erede non sia stata già acquisita in precedenza.

(Ad esempio: Tizio eredita una casa da sua madre. Non sa che deve fare una dichiarazione formale per accettare l’eredità, e quindi non la fa. Però, decide di mettere in affitto la casa. In questo caso, Tizio ha tacitamente accettato l’eredità e, anche se non risponde all’actio interrogatoria, rimane erede).

L’ accettazione tacita dell’eredità è un atto irrevocabile

In altre parole, una volta che l’erede ha compiuto un atto che manifesta la sua volontà di accettare l’eredità, non può più tornare indietro.

Questo principio si basa sull’antico adagio “una volta erede, sempre erede”.

Ciò significa che la qualità di erede non può essere né dismessa né modificata, neanche a seguito di un procedimento di actio interrogatoria ex art. 481 c.c.

Inoltre, questo tipo di procedimento non ha efficacia di giudicato, ossia non produce una decisione definitiva e irrevocabile.

Pertanto, se non vi è un accertamento giudiziale che stabilisca che l’erede non ha acquisito la qualità di erede, la perdita del diritto di accettare l’eredità (sia essa dovuta all’omessa dichiarazione nell’actio interrogatoria o ad una rinuncia espressa) non ha alcun effetto se è intervenuta dopo l’ accettazione tacita dell’eredità.

In definitiva, l’ accettazione tacita dell’eredità prevale sulla perdita del diritto di accettare, in quanto quest’ultima è priva di effetti se l’erede ha già manifestato la sua volontà di accettare l’eredità in modo inequivocabile.

Ecco alcuni esempi di atti che possono essere considerati come accettazione tacita dell’eredità:

  • Vendere un bene ereditario.
  • Donare un bene ereditario.
  • Ipotecare un bene ereditario.
  • Richiedere la voltura catastale di un bene ereditario.

È importante ricordare che l’ accettazione tacita dell’eredità è un atto irrevocabile, quindi è importante ponderare bene le proprie decisioni prima di compiere qualsiasi atto che possa essere interpretato come un’accettazione dell’eredità.

Decadenza del creditore dall’accertamento dell’acquisto mortis causa

I creditori non perdono il diritto di accertare se un bene pignorato è stato acquisito per eredità dal debitore.

La Corte di Cassazione ha chiarito che questo diritto non è soggetto a termini di decadenza o prescrizione, neanche quando il bene pignorato viene messo in vendita.

Tuttavia, se il creditore non dimostra, attraverso una serie di trascrizioni, che il bene è di proprietà del debitore esecutato, non può ottenere la liquidazione del bene pignorato.

Cosa significa questo in pratica?

I creditori hanno un diritto molto ampio di accertare se un bene pignorato è stato acquisito per eredità dal debitore. Questo diritto non è soggetto a limiti di tempo e può essere esercitato anche dopo che il bene è stato messo in vendita.

Tuttavia, per ottenere la liquidazione del bene pignorato, il creditore deve dimostrare in modo rigoroso che il bene è di proprietà del debitore esecutato.

Trascrizione dell’accettazione dell’eredità

In caso di pignoramento di un diritto reale derivante da eredità, la mancata trascrizione dell’ accettazione dell’eredità al momento del pignoramento non è un problema.

Tuttavia, la trascrizione deve avvenire prima della liquidazione del bene pignorato.

In caso di vendita forzata senza la previa trascrizione dell’ accettazione dell’eredità, la vendita non è né invalida né inefficace.

Tuttavia, l’acquirente del bene pignorato potrebbe essere soggetto a evizione (ossia alla perdita del bene) in favore di chi ha effettivamente accettato l’eredità.

Inoltre, è sempre possibile ripristinare la continuità delle trascrizioni, anche senza limiti di tempo.

In questo caso, l’effetto retroattivo della trascrizione (ex art. 2650, comma 2, c.c.) tutela i diritti di chi ha accettato l’eredità.

Decadenze per il creditore

In altre parole, il creditore può pignorare un diritto reale derivante da eredità anche se l’erede non ha ancora trascritto l’accettazione dell’eredità.

Tuttavia, per evitare il rischio di evizione, è consigliabile che venga trascritta l’accettazione dell’eredità prima della liquidazione del bene pignorato.

In caso di vendita forzata senza la previa trascrizione dell’accettazione dell’eredità, l’acquirente del bene pignorato corre il rischio di perderlo in favore di chi ha effettivamente accettato l’eredità.

Tuttavia, l’acquirente può tutelarsi ripristinando la continuità delle trascrizioni.

Inoltre, è importante sottolineare che il principio di cui sopra si applica solo in materia di espropriazione immobiliare.

In altri casi, la trascrizione dell’accettazione dell’eredità potrebbe essere necessaria per perfezionare l’acquisto del bene.

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