Non vi è ragione per negare al donante la facoltà di esplicare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa parziale dalla collazione.
Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14274 del 24 maggio 2023
La vicenda
La causa, originata da una divisione ereditaria tra sorelle, si concentra su due donazioni cruciali: una elargita, nel 1953, da entrambi genitori in favore della prima figlia, e l’altra dell’aprile 1970, effettuata solo dal padre a favore dell’altra figlia. La Corte d’appello di Bari ha ritenuto queste donazioni soggette a collazione, scatenando il ricorso presentato dall’erede di una delle figlie.
Ricorso per cassazione
Il ricorso, articolato su due motivi principali, censura la sentenza per presunta violazione e falsa applicazione degli articoli 556 e 737 del codice civile. L’argomentazione si basa sulla dispensa esplicita dalla collazione presente negli atti di donazione, sostenendo l’ingiustificato obbligo di conferimento stabilito dalla Corte territoriale.
La contestazione della decisione
I motivi del ricorso sono stati oggetto di un’approfondita analisi, anche se la Corte ha dichiarato la loro inammissibilità, in quanto ha ritenuto fondamentale correggere la motivazione della sentenza impugnata in base all’art. 384 c.p.c., comma 4.
Analisi delle clausole nelle donazioni
Esaminando attentamente le clausole contenute nelle donazioni del 1953 e del 1970, emergono punti cruciali. Nella donazione del 1953, i donanti hanno dichiarano che la liberalità doveva considerarsi in conto alla quota legittimaria della figlia donataria, e per di più in conto della disponibile con esenzione dalla collazione. Mentre, la donazione del 1970 imponeva l’imputazione alla legittima e disponeva una dispensa parziale dalla collazione.
Contestazioni alla decisione della Corte d’Appello
La Corte d’appello ha richiamato alcuni principi di giurisprudenza sulla dispensa tacita dalla collazione, che però sono stati considerati non del tutto pertinenti dagli ermellini.
Riflessioni sulla dispensa parziale dalla collazione
L’aspetto fondamentale della decisione è l’interpretazione della dispensa parziale dalla collazione. I giudici di merito hanno interpretato la dispensa come applicabile solo all’eccedenza rispetto alla legittima dei donatari, mantenendo soggetto al conferimento in collazione il valore della donazione imputabile alla legittima.
La necessità della collazione in presenza di beni sufficienti
Il ricorrente sostiene che la collazione non era necessaria data l’abbondanza di beni per soddisfare le quote legittimarie dei coeredi. Tuttavia, la decisione della Corte sottolinea che la collazione è necessaria per garantire l’uguaglianza proporzionale tra i coeredi rispetto all’intero patrimonio del defunto.
Gli effetti della dispensa dalla collazione
La giurisprudenza identifica chiaramente gli effetti della dispensa dalla collazione: esonera il donatario dal conferimento del donato, consentendo la successione come se la donazione non fosse avvenuta. Tuttavia, la questione della dispensa parziale solleva interrogativi sulla sua applicazione eventuale.
La dispensa parziale dalla collazione
Si deve ammettere che gli effetti della collazione potrebbero essere voluti dal donante solo per una parte del valore della donazione. Quindi non esistono ragione per negare al donante la facoltà di prevedere una dispensa parziale da collazione. Inoltre la circostanza che il donante indichi il valore oggetto di dispensa per relationem, attraverso il richiamo alla disponibile, non introduce alcuna anomalia nel modo di operare dell’istituto. Infatti, il preliminare calcolo della disponibile con il procedimento di riunione trova giustificazione non solo in relazione all’esercizio dell’azione di riduzione, ma anche quando, nel concorso di eredi legittimari, è necessario appurare quale sia nel caso concreto la disponibile.
Esame del caso specifico
Tale regola si applica anche al caso di cui si va discorrendo, nel quale, in forza della dispensa parziale dalla collazione, i donatari avrebbero avuto il diritto di trattenere solo quella parte di donazione inclusa nella disponibile.
Nè si potrebbe sostenere che una simile dispensa sarebbe priva di utilità pratica per il donatario.
La collazione, infatti, redistribuisce proporzionalmente fra tutti i coeredi l’intero valore della donazione, senza distinzione tra legittima e disponibile.
Nel caso di specie, in assenza di disposizione dei donanti, la collazione avrebbe messo in comunione l’intero valore della donazione. Tuttavia, grazie alla dispensa parziale, i donatari hanno il diritto di trattenere la parte della donazione eventualmente imputabile alla disponibile. Inoltre la dispensa, facendo riferimento alla disponibile, diventa non solo parziale, ma anche eventuale, poiché diventa operativa solo se e nella misura in cui il calcolo generale ex art. 556 c.c. dimostri che il donatario ha ricevuto, con la donazione, qualcosa di più della legittima.
Conclusioni
In conclusione, siccome la decisione della Corte territoriale si basava sull’assenza di un’eccedenza nelle donazioni da imputare alla disponibile, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.