Divorzio breve

Con la legge n. 55/2015 è entrata in vigore il 26 maggio 2015 la riforma del divorzio, il c.d. divorzio breve, che ha  ridotto i tempi per addivenire al divorzio, sia in caso di separazione  giudiziale che consensuale, intervenendo sulla disciplina della comunione dei beni tra coniugi e dettando una disciplina transitoria.

Con la modifica del’art. 3 della legge 898/1970, la riforma ha ridotto notevolmente i tempi della separazione.

In caso di separazione giudiziale basterà attendere  1 anno per porre fine al matrimonio, contro i 3 anni prima previsti.

Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale, dalla cd. udienza presidenziale.

La separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” per almeno un anno e l’eventuale interruzione dovrà essere eccepita dal coniuge convenuto.

Nel caso in cui i coniugi siano addivenuto precedentemente ad una separazione consensuale il termine di 1 anno si riduce a 6 mesi, indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Il termine di 6 mesi si applica anche quando la separazione giudiziale si sia trasformata in consensuale.

La legge 55/2015 ha inoltre aggiunto all’art. 191 c.c. un ulteriore comma, che prevede espressamente: “nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale  autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione”

Quindi lo scioglimento della comunione non avviene più al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

I nuovi termini per la proposizione della domanda di divorzio e per lo scioglimento della comunione si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 55/2015.