Licenziamento a causa di matrimonio

Il licenziamento a causa di matrimonio è nullo solo se riguarda la lavoratrice, viceversa non è configurabile alcuna nullità ove colpisca il lavoratore. il diverso trattamento tra uomo e donna, non da luogo a ingiustificate discriminazioni di genere fra lavoratori e  non costituisce un grave vulnus alla libertà di iniziativa imprenditoriale, essendo giustificato dalla necessità di tutelare la maternità costituzionalmente garantita alla donna.

Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 28926 del 12.11.2018, della Corte di Cassazione, Sezione lavoro.

La vicenda riguarda il licenziamento di un lavoratore, rispetto al quale sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado avevano ritenuto inapplicabile la disposizione che prevede la nullità del licenziamento a causa di matrimonio.

Proposto ricorso per cassazione, quest’ultima ha confermato che non è illegittimo il licenziamento a causa di matrimonio intimato al lavoratore, visto che la norma invocata trova applicazione solo con riguarda alla donna lavoratrice.

Infatti l’invocato art. 35 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 prevede una presunzione di nullità  del licenziamento a causa di matrimonio della sola lavoratrice, facendo salva la dimostrazione da parte  del datore di lavoro della ricorrenza di una delle ipotesi contemplate dalla legge, per il periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni per il  matrimonio, seguite dalla sua celebrazione, fino ad un  anno dopo la celebrazione stessa.

Questa norma che vieta il licenziamento a causa di matrimonio delle sole lavoratrici, inserita nel codice di pari opportunità, è estremamente chiara nel suo tenore letterale, anche se per coglierne a fondo il significato nell’ambito del nostro ordinamento giuridico va letta come apice della tutela costituzionale assicurata ai diritti della lavoratrice donna.

L’originario precetto del 1963, impositivo del divieto di licenziamento a causa di matrimonio, è stato emanato per porre fine  alla diffusissima prassi di licenziare le lavoratrici in concomitanza del loro matrimonio, in modo da risolvere, in modo più armonioso con le esigenze sociali, il conflitto tra gli interessi delle lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro e quelli dei datori di lavoro all’organizzazione dell’attività di impresa.

Pertanto, la tutela accordata alle lavoratrici risulta sorretta, fin dalla sua origine, da ragioni coerenti con la realtà sociale e fondate su una pluralità di principi costituzionali, tra i quali vanno richiamati quelli enunciati dall’artt. 2, 3, 31 ed in particolare dall’art.  37 della nostra carta costituzionale. Norma quest’ultima tesa ad garantire condizioni di lavoro per la donna compatibili con l’adempimento della sua funzione familiare, sull’evidente presupposto della sua libertà di divenire sposa e madre.

Tralasciando ogni ulteriore considerazione, appare evidente come la norma che impone la nullità del licenziamento a causa di matrimonio delle sole lavoratrici è assolutamente legittima e non discriminatoria, in quanto rispondente ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni oggettive e non già di genere, fondate sulla tutela della maternità costituzionalmente garantita alla donna, alla quale vengono riconosciuti altresì i diritti dell’uomo, in funzione dell’adempimento della “sua essenziale funzione familiare” ed idonea ad assicurare alla donna e alla prole una speciale adeguata protezione.

Neppure si può assumere che il divieto di licenziamento a causa di matrimonio delle sole lavoratrici si pone in contrasto con la normativa antidiscriminatoria europea, ed in particolare con gli artt. 23 e 33 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, che sottolineano come l’uomo e la donna, alla luce del ruolo sociale e familiare di quest’ultima, non si trovano in una situazione analoga. Tant’è vero che il congedo di maternità trova una tutela più forte rispetto a quello di paternità.

Allo stesso modo nel nostro ordinamento alla donna, in virtù della diversa attitudine generativa e il diverso  ruolo  nell’ambito familiare, viene apprestata una più forte tutela prioritaria indirizzata alla salvaguardia del complesso rapporto tra madre e figlio, nel primissimo anno di vita, con riguardo non solo ai bisogni più intrinsecamente biologici ma anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino. Mentre al padre viene assegnato un ruolo con funzione suppletiva, in quanto è destinato a surrogare le funzioni materne solo quando la mamma non sia in condizioni di assolvere alla propria funzione per morte, per infermità, ovvero per aver  abbandono del figlio.

Per questi motivi, secondo la suprema Corte, il licenziamento a causa di matrimonio è nullo solo se riguarda la lavoratrice, mentre non è configurabile alcuna nullità ove colpisca il lavoratore, senza che ciò possa determinare una discriminazione di genere fra lavoratori.