La donazione di strumenti finanziari a mezzo di bancogiro è nulla per mancanza dell’atto pubblico, salvo che ricorra l’ipotesi di donazione di modico valore. In quanto in tal caso non viene posta in essere una donazione indiretta ma una donazione tipica ad esecuzione indiretta.
Questo in estrema sintesi è quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18725 del 27.07.2017.
La vicenda riguarda un trasferimento di strumenti finanziari, di elevato valore, depositato su un conto bancario, eseguito dall’istituto in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione.
A seguito dell’apertura della successione legittima la figlia del de cuius agiva innanzi al Tribunale di Trieste nei confronti della beneficiaria del trasferimento, domandando, per la quota ad essa spettante di un terzo sul patrimonio ereditario, la restituzione del valore degli strumenti finanziari (quote di fondi di investimento).
Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo che l’attribuzione doveva essere considerata, in parte, come adempimento di una obbligazione naturale, giustificata dal legame affettivo che ella aveva instaurato con il de cuius e dalla cura e dall’assistenza prestate nei confronti dello stesso durante il corso della malattia che lo aveva portato alla morte ed in parte donazione indiretta.
Il tribunale accoglieva la domanda dichiarando la nullità della donazione di strumenti finanziari a mezzo di bancogiro. In particolare il tribunale riteneva che il trasferimento non poteva essere considerato adempimento di obbligazione naturale, semmai si trattava di una donazione remunerato ria. Da ciò la nullità della donazione di strumenti finanziari a mezzo di bancogiro per difetto di forma.
Proposto appello davanti alla Corte di appello di Trieste, quest’ultima accoglieva il gravame proposto dalla beneficiaria dell’atto di liberalità respingendo la domanda attorea.
La Corte di Appello ha ricondotto la fattispecie nell’ambito della donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. In altre parole secondo la Corte triestina, l’ordine dato dal beneficiante alla banca era idoneo a veicolare lo spirito di liberalità.
Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso in cassazione. Alla luce di orientamenti giurisprudenziali non uniformi e di un quadro interpretativo “frammentato”il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite concerne il rapporto intercorrente tra il contratto tipico di donazione e le donazioni indirette.
La donazione, definita dall’art. 769 c.c., è l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Le donazioni indirette, previste dall’art. 809 c.c., sono liberalità risultanti da atti diversi della donazione stessa, che hanno in comune con questa l’arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito di liberalità da un soggetto a favore dell’altro, ma che si distinguono dalla donazione tipica perché l’arricchimento del beneficiario non si realizza con l’attribuzione di un diritto o con l’assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.
La suprema corte è stata chiamata pertanto a stabilire se donazione di strumenti finanziari a mezzo di bancogiro costituisca una donazione tipica o sia inquadrabile nelle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 c.c.
La distinzione non è di poco conto in quanto per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 c.c. nello stabilire che le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione.
Per quanto qui interessa la donazione indiretta non si identifica completamente con la donazione. Infatti si tratta di liberalità che si realizzano:
- con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative);
- con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
- con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
- con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).
Mentre il contratto tipico di donazione ha forma vincolata ed è sottoposto a regole inderogabili, le quali obbligano di far ricorso a questo contratto per realizzare il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto all’altro, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l’onere della forma solenne soltanto quanto le parti abbiano optato per il contratto di donazione.
Ciò posto, per le Sezioni Unite la donazione di strumenti finanziari a mezzo di bancogiro non da luogo ad una donazione indiretta, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta.
Secondo il supremo collegio il trasferimento scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento (atto neutro) è sorretto da una giusta causa. Di talché, ove questa si atteggi come causa donandi, occorre che la donazione di strumenti finanziari a mezzo di bancogiro avvenga a pena di nullità tramite atto pubblico, salvo che non si tratti di donazione di modico valore.
Pertanto, secondo gli ermellini, il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Da ciò discende che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.