Nessun assegno divorzile spetta a chi convive

Nessun assegno divorzile spetta a chi convive. Invero l’instaurazione di una convivenza more uxorio fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI, con  l’ordinanza  n. 19345 del 1 luglio 2016.

La vicenda riguarda un giudizio di divorzio in cui veniva affermato che nessun assegno divorzile spetta chi convive. Segnatamente il Tribunale  di Latina pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l’affidamento condiviso del figlio dell’ex coppia e respinto la domanda della donna diretta a conseguire l’assegno divorzile.

Avverso la sentenza di primo grado la donna proponeva appello, rivendicando il proprio diritto a percepire l’assegno. La Corte di Appello confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento del reclamato diritto, ribadendo che nessun assegno divorzile spetta a chi convive.  Infatti era stato accertato che la donna aveva instaurato una convivenza more uxorio con un altro uomo e non aveva dato alcuna prova dell’affermata cessazione della relazione.

Avverso la sentenza la donna proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha confermato che nessun assegno divorzile spetta a chi convive. Invero,  per giurisprudenza consolidata, l’instaurazione di una nuova famiglia, pure di fatto, sciogliendo ogni legame con il pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio  determina il venir meno di ogni possibilità di riconoscimento del diritto a godere dell’assegno divorzile. Tant’è che il relativo diritto non entra in uno stato di quiescenza, ma resta per sempre eliminato. Questo perché la famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ex art. 2 cost.  come formazione stabile e durature in cui si esplica la personalità individuale, è manifestazione di una scelta esistenziale,  libera e cosciente che è caratterizzata dalla piena assunzione del rischio della cessazione della stessa e, quindi, destinata a recidere  ogni restante solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dal corrispondere l’assegno divorzile.

Pertanto, per gli ermellini, nessun assegno divorzile spetta a chi convive in quanto l’instaurazione di una convivenza more uxorio esclude, definitivamente, ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.