L’assegno di mantenimento va confermato se lo stato di disoccupazione e le dichiarazioni dei redditi non sono credibili

L’assegno di mantenimento va confermato se lo stato di disoccupazione e  le dichiarazioni dei redditi non sono credibili. In altre parole di fronte alle affermazioni, dell’obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento, di aver chiuso l’attività di idraulico, di essere alla ricerca di una nuova occupazione e di vivere grazie al  contributo dell’attuale convivente, debbono essere ribadite le statuizioni della sentenza secondo la quale l’assegno di mantenimento va confermato se lo stato di disoccupazione e  le dichiarazioni dei redditi non sono credibili.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 769 del 15 gennaio 2018.

La vicenda riguarda una separazione coniugale senza addebito, con affidamento condiviso dei figli e il loro collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale, e fissazione a carico del marito dell’assegno  di mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché dell’assegno di mantenimento a favore della moglie. La sentenza di primo grado veniva gravata innanzi alla Corte di Appello di Milano, la quale ribadiva la decisione impugnata, affermando che l’assegno di mantenimento va confermato se lo stato di  disoccupazione e  le dichiarazioni dei redditi non sono credibili. Invero per la Corte di seconde cure valutate le condizioni soggettive del coniuge obbligato (soggetto giovane in buona salute, di professione idraulico) e la non credibilità dello stato di disoccupazione e delle dichiarazioni dei redditi presente dal medesimo, le statuizioni economiche di primo grado dovevano essere confermate in quanto il coniuge onerato verosimilmente svolgeva attività di lavoro magari in nero o disponeva di accantonamenti.

Avverso la sentenza di appello, l’idraulico proponeva ricorso per cassazione.

Secondo la Suprema Corte  l’assegno di mantenimento va confermato se lo stato di disoccupazione e  le dichiarazioni dei redditi non sono credibili. Per il supremo consesso le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie esterne ai rapporti esteri al sistema tributario (nel caso di cui si va discorrendo concernenti l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento  su altre risultanze probatorie.  Invero l’art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente da identificarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, tra l’altro, non pretende necessariamente l’accertamento esatto dell’ammontare dei redditi, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Pertanto gli ermellini hanno condiviso la decisione della corte di appello secondo cui erano poco credibili le affermazioni del genitore tenuto al versarmento l’assegno di mantenimento, circa il proprio stato di disoccupazione, avendo lo stesso una “professionalità sempre richiesta, quale quella dell’idraulico, settore che non conosce crisi” ed in ordine alla necessità di ricorrere all’aiuto della convivente, ritenendo che lo stesso svolgesse “attività di lavoro in nero” o disponesse di  risparmi, ed in ogni caso in quanto  era “soggetto in salute, giovane, con capacità lavorativa specifica e che può adattarsi a reperire altro lavoro”.

Invero, per la suprema corte, il giudice di secondo grado aveva operato una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi e del tenore di vita coniugale goduto in costanza di matrimonio, limitandosi a ritenere, all’esito di tale vaglio, non credibile l’attuale situazione di disoccupazione del coniuge obbligato al mantenimento dell’altro e dei figli, tenuto conto delle condizioni personali (età, salute) e della professionalità specifica (idraulico), e ciò senza utilizzare  criteri di notorietà giuridicamente inesistenti o consistenti in mere congetture come ipotizzato dalla difesa dell’idraulico.

Pertanto alla luce di motivi indicati, la Corte di Cassazione ha ribadito  che l’assegno di mantenimento va confermato se lo stato di disoccupazione e  le dichiarazioni dei redditi non sono credibili, ben potendo il coniuge obbligato svolgere attività in nero o disporre di risparmi.