La clausola dell’accordo di separazione che trasferisce immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia è nulla.
Questo è quanto risulta dalla Sentenza del 14.09.2017 del Tribunale di Palermo, che ha dichiarato la nullità della clausola contenuta in un accordo di separazione consensuale, con la quale il marito trasferiva alla moglie il 50% della proprietà di tre unità abitative abusive e dunque non commerciabili.
La vicenda riguarda una separazione consensuale omologata, nella quale il marito si era obbligato a trasferire alla moglie, entro un certo lasso di tempo dall’omologa, la sua quota di proprietà, pari al 50% di tre appartamenti, in modo che la stessa all’esito della stipula dell’atto notarile risultasse proprietaria di detti immobili. A seguito dell’omologa veniva data attuazione all’accodo con atto notarile.
Successivamente la moglie, avendo la necessità di vendere gli immobili, aveva scoperto che gli stessi erano stati realizzati in difformità dalla concessione edilizia, pertanto agiva in giudizio per sentir dichiarare la nullità della clausola e dei conseguenti trasferimenti, e ottenere il risarcimento del danno per una somma non inferiore al valore della quota degli immobili trasferita pari ad € 300.000,00.
Il marito si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ella ex coniuge, nonché, l’annullamento dell’intero accordo di separazione consensuale.
Il giudice adito,all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto che la clausola dell’accordo di separazione che trasferisce immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia è nulla.
Invero per il Tribunale, nel decidere la questione, ha ricordato che il procedimento per la separazione consensuale omologata è una fattispecie complessa, in cui concorrono elementi di diritto privato e di diritto pubblico, rispettivamente l’accordo dei coniugi (di natura privatistica) e la successiva omologa (di natura pubblicistica) che attribuisce efficacia giuridica all’accordo raggiunto.
Pertanto la successiva omologazione assume valenza di semplice condizione (sospensiva) di efficacia delle pattuizioni contenute in tale accordo senza che il giudice possa sindacarne il contenuto, salvo per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento e al mantenimento della prole, sui quali il giudice ha poteri di intervento molto più penetranti.
Ciò sta a significare che l’intervento del Presidente del Tribunale non esclude che il consenso possa essere viziato da errore, violenza e dolo, pertanto anche per la separazione consensuale omologata trovano applicazione i rimedi contrattuali per i vizi del consenso, esperibili attraverso un giudizio ordinario secondo le regole generali, ovvero anche l’ordinaria azione di declaratoria di nullità dell’accordo secondo il dettato del codice civile.
Nel caso di cui si va discorrendo il Giudice ha ritenuto che solo la clausola dell’accordo di separazione che trasferisce immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia è nulla, in quanto con tale pattuizione i coniugi hanno voluto disciplinare convenzionalmente la divisione dei beni in comunione, in violazione dell’art. 40, secondo comma, della legge 28.02.1985 n. 47, che prevede la non sono commerciabili i beni che abbiano subito modifiche nella sagoma o nel volume rispetto a quelle preesistenti o comunque previste nel progetto.
Quanto all’ulteriore domanda della moglie, di vedersi corrispondere un risarcimento di € 300.000,00, il Giudicante, pur ritenendo che la clausola dell’accordo di separazione che trasferisce immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia è nulla, l’ha respinta tenuto conto che la nullità dell’attribuzione patrimoniale non comporta null’altro che il permanere tra i coniugi della comunione sui beni immobili oggetto del pregresso trasferimento. Infatti, una volta retrocessi i beni alla situazione antecedente di comunione, possono sorgere tra le parti solo pretese derivanti da un ordinario regime di comunione su quel determinato bene.
Né il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupporti per riconoscere qualsivoglia somma a titolo risarcimento, mancando del tutto i presupposti per la configurabilità di responsabilità in capo al convenuto per l’affermata incommerciabilità dei beni.
Infine con riferimento alla domanda avanzata dal marito, ovvero alla domanda di annullamento dell’intero accordo di separazione consensuale, in virtù della mala fede della moglie, per aver taciuto dell’esistenza di altri beni da dividere (conti correnti, liquidità, titoli e autoveicoli), il giudice, ha respinto la domanda, mancando la prova del dolo dell’interessata necessario per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 1427 e ss. c.c.
Inoltre il Giudicante ha ritenuto dal tenore letterale del punto 9) del verbale di separazione – secondo cui “entrambi i coniugi dichiarano di aver regolato con il presente atto ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e pertanto dichiarano di non avere l’un l’altro nulla a pretendere anche in relazione a saldi odierni relativi a titoli, conti correnti bancari e quant’altro rientrante in comunione dei beni” – che i coniugi hanno voluto regolare con l’accordo ogni aspetto dei loro rapporti patrimoniali con chiaro intento transattivo.
Quindi secondo il Giudice della separazione la clausola dell’accordo di separazione che trasferisce immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia è nulla, in quanto alla separazione consensuale omologata si applicano i rimedi contrattuali per i vizi del consenso, nonché l’ordinaria azione di declaratoria di nullità dell’accordo qualora sia contrario a norme imperative.