L’ accordo di vivere separati in casa non può essere omologato. Pertanto in sede di separazione consensuale dei coniugi va rigettata la domanda volta ad ottenere l’omologa dell’ accordo di vivere separati in casa.
Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Como con il decreto del 6 giugno 2017.
La vicenda riguarda la separazione consensuale di due coniugi che prevedeva tra le condizioni, l’ accordo di vivere separati in casa, ossia la permanenza di entrambi nella residenza familiare a tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non avrebbero consentito di reperire una diversa soluzione abitativa. Invero l’accordo non prevedeva alcun termine, neppure indicativo, per il rilascio della casa familiare (evidentemente materialmente non divisibile) da parte dell’uno o dell’altro dei coniugi, né detto termine poteva essere altrimenti individuato con riferimento a futuri miglioramenti economici, vista la stabile posizione lavorativa di entrambi. Comparsi davanti al Presidente del Tribunale, i coniugi riferivano che da anni vivevano come separati in casa e che nessuno di due al momento aveva intenzione di allontanarsi dalla casa familiare di comproprietà, frutto di tanti sacrifici, dove disponevano ciascuno di una camera da letto personale e usavano a turno gli altri locali.
Il tribunale ha ritenuto che nel caso di cui si va discorrendo non può essere omologato l’ accordo di vivere separati in casa.
Secondo il collegio, se è vero che sul piano personale i coniugi hanno la possibilità di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, è altrettanto vero che tale loro volontà non può essere posta a fondamento della separazione personale dei coniugi.
In altre parole per i giudici, i coniugi non possono scegliere la forma da dare al proprio stile di vita al punto di piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni non previste dal nostro ordinamento che di pongono in contrasto con i principi ispiratori della normativa in materia familiare.
L’ordinamento, infatti, non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a una siffatta soluzione ibrida che contempla il venir meno tra i coniugi di gran parte dei dovere derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 c.c. costituisce anche essa uno di questi doveri e rappresenta la cornice in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale. E’ vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, di studio ecc. si da non escludere la comunione di vita interpersonale, ma ciò non autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti.
L’istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, pertanto non si vede come possa riconoscersi la sussistenza del suddetto presupposto della intollerabilità della convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per varie ragioni di convenienze.
Ad avviso del collegio, il desiderio dei coniugi di proseguire una convivenza formale, seppur legittimo sul piano personale ed attuabile nella sfera privata, non può essere ricondotto ad alcuno strumento e/o istituto previsto dal nostro ordinamento.
Quindi, secondo il tribunale non può essere omologato l’ accordo di vivere separati in casa. In altre parole tale accordo di vivere separati in casa è un accordo privatistico a cui non possono essere ricollegati gli effetti tipici della separazione coniugale.
D’altro canto l’istituto della separazione consensuale, se del tutto svicolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o accordi simulatori, per finalità anche illecite.