L’ accertamento della maternità dopo il parto anonimo è ammissibile solo se è sopravvenuta la revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero la morte di quest’ultima. In entrambe le ipotesi, secondo una interpretazione costituzionalmente e internazionalmente orientata dell’art. 269 c.c., vengono meno la ragioni ostative alla conoscenza del rapporto di filiazione. Con riferimento all’ampiezza del diritto all’accertamento dello status di figlio naturale, per il periodo successivo alla morte del madre la tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per il parto anonimo non può essere dominante rispetto alla tutela del figlio che rivendica il proprio status.
Infatti con la morte della donna vengono meno le esigenze di tutela dei diritti alla salute e dei diritti alla vita, che erano state il fondamento della scelta dell’anonimato, e quindi gli impedimenti alla conoscenza del rapporto di filiazione e alla proposizione dell’azione di accertamento della maternità dopo il parto anonimo.
Questo è in estrema sintesi quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 19824 del 22.09.2020.
La vicenda
Una donna al momento del parto aveva esercitato il diritto a non essere nominata come madre del neonato. Dopo la sua morte il figlio agiva in giudizio, nei confronti degli eredi, per far accertare giudizialmente la maternità.
Con sentenza il tribunale dichiarava lo status di figlio naturale dell’attore, la corte d’appello confermava siffatta statuizione.
In particolare la Corte territoriale condivideva a pieno la motivazione del giudice di prime cure che aveva valorizzato ai fini della prova della maternità gravi indizi, precisi e concordanti quali: i risultati della consulenza immunogenetica, deposizione dei testi non legati da vincolo di parentela e/o affinità e il verbale del testamento olografo della donna.
Avverso la sentenza una delle figlie della donna proponeva ricorso per cassazione.
Mancanza della revoca della scelta all’anonimato
In particolare secondo la tesi difensiva della ricorrente dopo che la madre era morta senza mai revocare la scelta dell’anonimato, il diritto del figlio di conoscere le generalità della madre non poteva più essere esercitato, in quanto il nostro ordinamento impedisce per cento anni l’accesso agli atti.
Gli ermellini non hanno condiviso l’assurdo assunto e d hanno confermato che dopo la morte della madre è ammissibile l’ accertamento della maternità dopo il parto anonimo
Fondamento del diritto all’anonimato della puerpera
Infatti se è vero che il diritto della madre a mantenere l’anonimato trova, nel nostro ordinamento, fondamento in diverse norme (art. 30 primo comma del Dpr 3.11.00, art. 93 primo comma del d.lgs n 196/2003, art. 28 settimo comma del legge n. 184/1983 e l’allegato del D.M. 16.7.01 n. 349), che ne assicurano in modo ampio la tutela, è altrettanto vero che con la morte della donna tale diritto si affievolisce.
Questo diritto della madre all’anonimato ha resistito anche al vaglio della Corte Costituzionale, che ne ha riconosciuto il suo fondamento nella nostra carta fondante. Invero esso riposa, da un lato, sull’esigenza di salvaguardia della donna e del bambino da qualsiasi turbamento, collegato con una vastissima gamma eterogenea di situazioni personali, ambientali, culturali e sociale tali da far nascere una serie di pericoli per la salute psico-fisica e per l’incolumità di entrambi, dall’altro, sull’esigenza di assicurare che la nascita avvenga nelle migliori condizioni possibili. Con ciò il legislatore ha inteso favorire la genitorialità naturale, tutelando, al contempo, beni di primaria importanza quali quello alla vita e alla salute.
Parto anonimo scelta non irreversibile
In questo contesto è vero che la revoca dell’anonimato può intervenire purché corrisponda all’effettiva volontà della genitrice, ma è altrettanto vero che intendere la scelta come assolutamente irreversibile può non corrispondere all’effettivo interesse della madre, che non può essere espropriata della titolarità di qualsivoglia altra opzione. In altre parole nel nostro sistema giuridico non vi è spazio per falsi moralismi o giudizi di disvalore sociale nell’esercizio di un siffatto diritto, che possano trasformare il diritto all’anonimato in una sorta di vincolo obbligatoriamente irreversibile.
Pertanto, affievolendosi le ragioni che giustificano il diritto all’anonimato, il diritto all’accertamento dello status filiationis del figlio non può che rispandersi, senza trovare ostacolo nell’esigenza di tutelare i diritti degli eredi e discendenti della donna.
Diritto del figlio ad uno status filiale corrispondente alla verità biologica
In particolare, come affermato costantemente dalla giurisprudenza, il diritto del figlio ad uno status filiale che corrisponda alla verità biologica costituisce forse la componenti più importante o quantomeno tra le più importanti del diritto all’identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e di relazione non soltanto nell’età infantile/adolescenziale ma lungo tutto l’arco dell’esistenza dell’individuo.
L’incertezza circa il proprio status costituisce sicuramente fonte di disagio e un ostacolo ad uno sviluppo adeguato e alla formazione della personalità del figlio. Il diritto ad ottenere uno status filiale corrispondente a verità costituisce il nucleo fondamentale dei diritti inviolabili della persona, tanto nella dimensione personale quanto in quella relazionale.
Imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale della paternità e della maternità
Da qui l’imprescrittibilità dell’accertamento giudiziale della paternità e della maternità, che non può essere sacrificato dal diritto del presunto padre o presunta madre alla stabilità dei rapporti familiare maturati negli anni.
In verità proprio tale imprescrittibilità – unitamente al regime probatorio – dimostra come il legislatore abbia voluto dare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l’interesse all’accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all’identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta.
Tuttavia, nel bilanciamento dei valori costituzionali, il diritto della madre a mantenere l’anonimato rimane, entro i limiti che verranno indicati, preminente rispetto al diritto al riconoscimento del figlio.
Il diritto all’anonimato della donna è, infatti, diretto a tutelare beni supremi come la salute e la vita, oltre che del nascituro anche della madre, la quale potrebbe essere indotta a siffatta scelta per le più disparate ragioni, fonti di possibili rischi per entrambi, laddove, nel momento del parto, momento dei estrema fragilità della donna, la stessa avesse solo il dubbio di essere esposta, successivamente, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità.
L’inammissibilità dell’ accertamento della maternità dopo il parto anonimo per via giudiziale
Per tale motivo al fine di garantire una estesa tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il diritto all’anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compromesso per tutta la durata della vita della donna (fatta sempre salva la rinuncia frutto di una scelta libera).
Rinuncia tacita al diritto all’anonimato
Semmai tale scelta può essere sacrificata, consentendo l’esercizio dell’azione di accertamento giudiziale della maternità, ove la madre – come nel caso di cui si va discorrendo – con il proprio comportamento, abbia manifestato inequivocabilmente la volontà di revocare quella scelta di rinunciare alla genitorialità giuridica, trattando quel figlio alla stregua degli altri figli.
Pertanto, salva questa eventualità, mentre la tutela del diritto all’anonimato durante la vita della donna deve essere massima, altrettanto non può dirsi ed affermarsi una volta intervenuta la morte della stessa.
Ammissibilità dell’ accertamento della maternità dopo il parto anonimo
Infatti dopo la morte della donna il diritto all’anonimato può essere indebolito per la necessità di dare piena tutela al diritto all’accertamento dello status di filiazione.
E’ sempre vero che ogni profilo di tutela dell’anonimato non si esaurisce con la morte della donna, non potendosi escludere la protezione dell’identità sociale costruita in vita da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costruito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato. Però, non vi è dubbio, che il riconoscimento della maternità dopo il parto anonimo, successivamente alla morte della donna, diviene pienamente ammissibile in quanto vengono meno le ragioni ostative alla conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto la tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per il parto anonimo non può essere dominante rispetto alla tutela del figlio che rivendica il proprio status.
Infatti con la morte della donna vengono meno le esigenze di tutela dei diritti alla salute e dei diritti alla vita, che erano state il fondamento della scelta dell’anonimato, e quindi gli impedimenti alla conoscenza del rapporto di filiazione e alla proposizione dell’azione di accertamento della maternità dopo il parto anonimo.
In virtù dei principi che precedono la cassazione ha confermato la sentenza della Corte territoriale, sulla considerazione in punto di fatto che: 1) l’azione per l’ accertamento della maternità dopo il parto anonimo era stata proposta dopo la morte della madre, quando il diritto all’anonimato si era inevitabilmente indebolito; 2) l’ accertamento della maternità dopo il parto anonimo era stato proposto nei confronti di una donna che aveva dimostrato in concreto di aver abdicato dalla scelta iniziale dell’anonimato, trattando il ricorrente come uno dei suoi figli.