Violazione del dovere di fedeltà

La violazione del dovere di fedeltà non può essere giustificata dalla condotta violenta di uno dei coniugi, fermo restando che quest’ultima non può mai essere giustificata dai comportamenti dell’altro.

Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione, Sez  VI, con l’ordinanza n. 3923 del 19.02.2018.

La vicenda trae origini da una separazione personale dei coniugi, la quale   veniva addebitata al marito per le aggressioni fisiche contro la moglie, con assegnazione della casa coniugale a quest’ultima presso la quale veniva collocata la figlia minore, affidata ad entrambi i genitori e con contributo di mantenimento a carico del padre.

La sentenza, veniva impugnata davanti alla Corte di Appello, la quale addebitava la separazione anche alla moglie in seguito all’accertamento della violazione del dovere di fedeltà.

Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha confermato  l’addebito della separazione ad entrambi i coniugi.

Invero la violazione del dovere di fedeltà è considerato un comportamento molto grave che da solo costituisce evento sufficiente a determinare l’intollerabilità della convivenza e a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. L’addebito rimane escluso allorquando non vi è alcun collegamento tra l’infedeltà e la crisi matrimoniale. In altre parole quando la crisi non derivi dalla violazione della fedeltà coniugale, in quanto la crisi è già irrimediabilmente in atto, e la violazione del dovere di fedeltà è intervenuto  in una situazione di convivenza meramente formale.

Ai fini dell’addebito è rilevante  anche una relazione platonica con estranei, segnatamente quando, in ragione delle forme esteriori con cui è coltivata e dell’ambienti in cui vivono i coniugi, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà. Costituendo tale comportamento un’offesa all’onere e alla dignità dell’altro coniuge.

La violazione del dovere di fedeltà  di per sé considerato, però, non determina automaticamente l’addebito della separazione, essendo necessario, che la parte interessata, dimostri che la stessa sia stata l’unica causa che ha reso intollerabile la convivenza. In tale evenienza la violazione del dovere di fedeltà poterà all’addebito, sempre che l’altro coniuge non riesca a dimostrare che la crisi coniugale era anteriore all’accertata infedeltà.

Per gli ermellini, nel caso di cui si va discorrendo, tali principi sono stati applicati correttamente dalla Corte territoriale. Infatti quest’ultima sulla base degli appunti nel diario della  donna, delle telefonate e squilli durante le giornate, ha ritenuto provata la violazione del dovere di fedeltà da parte di questa. La corte di merito in particolare ha ritenuto che la separazione non è stata determinata dalla mediocrità del rapporto di coniugio ma da tale relazione extraconiugale, essendo questo un evento recente ed emotivamente forte intervenuto in un momento in cui il marito ancora tentava un grossolano approccio con la moglie, oltre che dall’aggressività del marito.

Pertanto, per le motivazioni che precedono la Suprema Corte  ha confermato l’addebito della separazione ad entrambi i coniugi.