Quota della pensione di riversibilità spettante al coniuge divorziato

La quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato va riconosciuta, anche quando il diritto all’assegno divorzile è dichiarato dopo la morte dell’ex coniuge nel corso del giudizio.

Questo è quanto emerge dall’ordinanza, sempre attuale, della Corte di Cassazione, Sez. VI, n.21598 del 13.10.2014.

La vicenda riguardava un procedimento relativo alla quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, che al termine di giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della richiesta dell’ex moglie.

La decisione del Tribunale di Tivoli, veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello, la quale con decreto disponeva che la quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato doveva essere determinata per il sessanta percento e alla vedova per il trenta percento. Il collegio di secondo grado poneva a fondamento della propria decisione l’intervenuto riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno divorzile, considerando lo stesso bene della vita, invocato in primo ed in secondo grado, e cioè la quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato.

Contro il decreto veniva proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto le argomentazioni del giudice a quo ineccepibili e fondate sulle risultanze di una consolidata giurisprudenza della stessa Corte.

Invero l’art. 9 della legge divorzio, inerente la pensione di reversibilità, va interpretato nel senso che per titolarità dell’assegno divorzile deve intendersi  l’avvenuto riconoscimento di esso da parte del tribunale.

Nel caso di cui si va discorrendo il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, da parte del Tribunale, è intervenuto a seguito della riassunzione del giudizio dopo la morte dell’ex coniuge, quando già era passata in giudicato la sentenza di divorzio ed era in corso il giudizio per la determinazione dell’assegno.

La Suprema Corte, infatti, ha più volte affermato che il diritto all’assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell’ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l’interesse dell’altro coniuge alla pronuncia. Il fatto che sia intervenuta sul punto la pronuncia del Tribunale soddisfa il requisito richiesto dall’art. 9 L.D. per il riconoscimento della quota della pensione di riversibilità spettante al coniuge divorziato

Pertanto gli ermellini hanno confermato il diritto dell’ex coniuge ad una quota della pensione di riversibilità, ribadendo che la quota della pensione di reversibilità  spettante al coniuge divorziato va riconosciuta, anche quando il diritto all’assegno è dichiarato dopo la morte dell’ex coniuge nel corso del giudizio