Il presupposto giuridico per il riconoscimento dell’ assegno di divorzio non è il pregresso tenore di vita matrimoniale, semmai la non indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente. Per indipendenza economica si deve intendere la capacità per un individuo adulto e sano – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso nella capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali). Un parametro, non esclusivo, dal quale desumere la indipendenza o la non indipendenza economica può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente, laddove non superato, a una persona di accedere al patrocinio dello stato (soglia che oggi è di € 11.528,41, annui ossia circa euro 1.000 mensili). Ulteriore parametro, per accertare in concreto la sussistenza dell’indipendenza economica, può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.
Questo è quanto emerge dall’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. IX, emessa in data 22.05.2017. Il tribunale meneghino fa proprio l’orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione, Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504 ed individua i parametri da adottare al fine di verificare la sussistenza o meno del diritto di percepire l’ assegno di divorzio.
Mentre per l’indirizzo tradizionale i mezzi adeguati per determinare l’ assegno di divorzio devono essere raffrontati con il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, secondo il nuovo insegnamento (Cass. 11504/2017), richiesto l’assegno divorzile, il giudice del divorzio, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordine progressivo tra le stesse stabilito dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, deve:
- accertare, nella fase della verifica dell’esistenza del diritto a percepire l’ assegno di divorzio, se la domanda del coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici – salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie concrete- del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente ed autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente l’assegno divorzile, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;
- tener conto nella fase della eventuale quantificazione – informata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla presentazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto persona economicamente più debole, e alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto – di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi) e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova.
Pertanto il presupposto per riconoscere l’ assegno di divorzio è, quindi, non già il raffronto con il pregresso tenore di vita bensì il riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, che può essere desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione. Per “indipendenza economica” deve intendersi la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali). Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili). Ulteriore parametro, per adattare “in concreto” il concetto di indipendenza, può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.
Tribunale di Milano, Sez. IX civile, ordinanza 22 maggio 2017 (est. G. Buffone)
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