assegno di mantenimento

Durante la separazione va garantito il tenore di vita

Durante la separazione il coniuge deve mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.  Pertanto l’assegno di mantenimento deve permettere, durante la separazione, al coniuge più debole  di conservare un tenore di vita pari a quello goduto o che avrebbe potuto offrire le potenzialità economiche dei coniugi.

Sicché anche in questa sede, deve essere evidenziata la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi  nell’ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla “c.d. solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto di coniugio non viene meno, e si verifica solo una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; diversamente, gli aspetti di natura patrimoniale – con particolare riferimento all’ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa – non vengono meno, pur assumendo, forme confacenti alla nuova situazione. Pertanto, l’assegno di mantenimento deve tendere a far conservare al coniuge più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.   Mentre nel secondo caso (quello del divorzio), verificatasi l’estinzione del rapporto coniugale, il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere preso in considerazione, rilevando esclusivamente il raggiungimento dell’indipendenza economica.  In altre parole, come già ho scritto nel mio precedente articolo “Assegno divorzile spetta solo all’ex privo di indipendenza economica”,  il coniuge non può pretendere di conservare un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio, per le ragioni ivi indicate.

Pertanto la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, di  talché deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento,  conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione.

Invero, in sede di separazione l’obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi.

Infatti, l’art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri”.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, con l’espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. Tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell’addebito della separazione, richiede un’ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o  meno di conservare tale tenore di vita.

Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 12196 della Corte di Cassazione, Sez. I, del 16 maggio 2016.

Per quello che qui interessa, sulla base di queste argomentazioni, la suprema corte ha confermato quanto stabilito dal giudice di seconde cure che  aveva disatteso l’eccezione del ricorrente fondata su di un’asserita interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 156 cod. civ.,  secondo  cui la norma   deve essere intesa nel senso  che l’assegno di mantenimento, in considerazione della posizione preminente assegnata alla dignità del lavoro nella Costituzione, è inconciliabile con l’acquisizione di posizioni economiche immeritate, e deve essere commisurato ai redditi riconosciuti ai lavoratori e, in ogni caso, in  misura non superiore a tali redditi.

Invero, secondo i giudici, il bilanciamento dei valori del lavoro e della famiglia non esclude, che in caso di separazione giudiziale,  la misura dell’assegno di  mantenimento sia stabilita non con riferimento a una determinata attività lavorativa, bensì in maniera tale da consentire al coniuge privo di adeguati redditi propri di mantenere, considerate le capacità dell’obbligato, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto nel periodo di convivenza patrimoniale.

Segnalo all’attento lettore che intenzionalmente non mi soffermato sulla vicenda concreta,  in quanto per l’eccezionale rilevanza della consistenza patrimoniale e reddituale dell’obbligato, essa  non trova alcun riscontro, quantomeno da un punto di vista quantitativo, nelle controversie in materia di separazione personale dei coniugi che emergono dalla quotidiana esperienza dell’operatore del diritto.

Pertanto mi limito a sottolineare che, nonostante le cifre astronomiche di cui si è discusso,  nella vicenda ha trovato applicazione l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in merito all’interpretazione dell’art. 156 c.c.