Assegno divorzile spetta solo all’ex privo di indipendenza economica

L’ assegno divorzile spetta solo all’ex  privo di indipendenza economica, ossia che non sia in grado di raggiungere l’autosufficienza economica per ragioni oggettive e non per scelta personale. Quindi se il coniuge richiedente possiede mezzi adeguati o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto a ricevere l’assegno divorzile deve essergli negato tout court,  viceversa, se lo stesso dimostra di non possedere mezzi adeguati e prova anche che non può procurarseli per ragioni oggettive, il diritto a percepire l’assegno divorzile deve essergli riconosciuto.

L’unico parametro da utilizzare ai fini della valutazione dell’adeguatezza-inadeguatezza  dei mezzi del richiedente va individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica e non nel tenore di vita goduto in costanza del matrimonio.

Questo in sintesi il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504. Sentenza questa definita da più parti rivoluzionaria, in quanto, a distanza di 20 anni, ha ridefinito i margini entro i quali è possibile ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile.

Con tale revirement la cassazione ha totalmente depennato il tenore di vita quale parametro da utilizzare per stabilire se l’assegno divorzile sia o meno dovuto, escludendolo anche dai criteri da seguire ai fini della sua determinazione. In tal modo viene edulcorato il pericolo per il coniuge economicamente più forte di dover pagare ingenti somme all’altro.

Secondo gli ermellini, invero, una volta sciolto il matrimonio ovvero cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario, il rapporto di coniugio si estingue definitivamente non solo sul piano dello status personale dei coniugi, i quali devono pertanto considerarsi da quel momento in poi single, ma anche sul piano dei rapporti economico-patrimoniali e, segnatamente, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale, fermo ovviamente, in presenza di figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi dovere e diritti, da parte di entrambi i genitori.

Quindi il divorzio atteggiandosi a vicenda estintiva del rapporto matrimoniale, tanto sul piano personale quanto su quello economico-patrimoniale – diversamente da quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppur in forma attenuata, gli obbligo coniugali di cui all’art. 143 cod. civ. – espunge il parametro del tenore di vita dai criteri per la determinazione dell’assegno divorzile, in quanto ogni riferimento al rapporto di coniugio finirebbe con il ripristinarlo – sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale ivi condotto – in una indebita prospettiva di ultrattività  del vincolo matrimoniale.

Pertanto affermare che l’assegno divorzile spetta solo all’ex  privo di indipendenza economica, significa che in carenza di ragioni di solidarietà economica, l’eventuale riconoscimento del diritto a ricevere l’assegno divorzile si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, e di durata tendenzialmente senza termine. Il discrimine tra solidarietà economica prevista dall’art.  della legge  898/1970 ed illegittima locupletazione, sta perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza o meno delle condizioni per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile.

Per quanto qui interessa, secondo la suprema corte, l’ assegno divorzile spetta solo all’ex  privo di indipendenza economica, meglio ancora che non abbia la possibilità di diventarlo. Indubbiamente si tratta di una lettura evolutiva dell’art. 5 della legge divorzile, che a mio parer è coerente con la natura assistenziale  dell’assegno divorzile stesso.

A questo punto non resta che   aspettare per verificare se la giurisprudenza di merito farà proprio questo orientamento, rendendo tale interpretazione diritto vivente.

D’altro canto affermare che  l’ assegno divorzile spetta solo all’ex  privo di indipendenza economica, significa voler evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale già sciolto.

Corte di Cassazione, Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504