La riforma Cartabia ha previsto, in modo implicito. la possibilità della trattazione della separazione e divorzio congiunto nello stesso procedimento. Questo consente di presentare con un unico ricorso la domanda di separazione e di divorzio. Quindi le parti, anche di comune accordo, in sede di procedimento di separazione sono abilitate all’esercizio immediato della domanda di divorzio o di scioglimento degli effettivi civili.
In questo caso la domanda di divorzio sarà procedibile solo dopo il decorso dei termini di legge dalla comparizione in sede di separazione e con il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
La possibilità di presentare separazione e divorzio congiunto nello stesso procedimento anche se sembra essere prevista per il solo giudizio contenzioso, non sembra poter essere esclusa nei procedimenti consensuali o congiunti, che di si voglia.
Infatti le prime aperture si sono avute ad opera del Tribunale di Vercelli e di Genova.
Per il Tribunale di Genova il cumulo delle domande ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. si applica anche al caso di domande di separazione consensuale. In tal caso, all’esisto del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza di omologa, il giudice rimette la causa sul ruolo e fissa udienza per la comparizione delle parti in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio.
Per il Tribunale di Vercelli il collegio pronunciata la sentenza parziale di divorzio, emetterà apposita ordinanza con la quale verrà concesso un termine di 7 mesi per il deposito di note scritte, che, ove confermate, seguirà la pronuncia di divorzio. Viceversa se non depositate o se è venuto meno l’accordo tra le parti, si procederà all’emissione del decreto di improcedibilità per poter attuare una nuova procedura di divorzio contenzioso o congiunto a seguito di nuovo accordo.
La convenienza o meno alla trattazione della separazione e divorzio congiunto nello stesso procedimento va valutata caso per caso.