Ripetibilità dell’assegno di mantenimento

Ripetibilità dell’assegno di mantenimento

Si può parlare di ripetibilità dell’assegno di mantenimento quando viene accertato nell’ambito del giudizio l’insussistenza fin dall’origine in capo a chi ha percepito l’assegno, delle condizioni per il suo versamento, anche se riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica. Il principio generale della irreperibilità può essere derogato esclusivamente in due casi. Qunado si escluda che l’assegno era dovuto, in virtù di una diversa apprezzamento con effetto retroattivo delle sole condizioni economiche dell’obbligato, già esistenti al momento della sua determinazione. Ed ove si proceda solo ad una revisione al ribasso, di una determinazione originariamente idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presumono siano destinate ragionevolmente al consumo dal coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.

Questo è quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32914 dell’8 novembre 2022. Il Supremo Collegio è giunto a siffatta conclusione dando rilievo alle esigenze equitative-solidaristiche che caratterizzano il nucleo familiare, anche situazione di crisi dell’unione, nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata della regola civilistica della ripetizione dell’indebito.

Invero i giudici hanno operato un necessario bilanciamento tra l’esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l’esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto.

Quindi ove la sentenza abbia escluso in radice il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per l’assenza di uno “stato di bisogno” del soggetto richiedente, è ovvia la conseguente ripetibilità dell’assegno di mantenimento. Così laddove vi è addebito dell’evento separativo al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono motivi per escludere la ripetibilità dell’assegno di mantenimento.

Per contro non vi è diritto al rimborso delle somme pagate sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto retroattivo, delle sole condizioni economiche del soggetto che ha effettuato il versamento sia nel caso in cui l’assegno stabilito venga rimodulato al ribasso. Purché, ovviamente, l’assegno non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media. In modo che tale somma possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi interamente consumata, nel periodo in cui è stata corrisposta.

L’ammontare, necessariamente, modesto dell’importo da ritenersi irripetibile non può essere definito in maniera fissa ed astratta, considerato che legislatore non ha determinato in maniera rigida la misura e il contenuto neppure della prestazione alimentare in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata riservata al giudice di merito. Pertanto spetta a quest’ultimo determinarla, sulla base delle variabili del caso concreto: la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socio-economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti.